Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace).

      1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

      «1. Il rapporto di servizio del magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso di protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa.